PRATICANTATO
Raccolta di Leggi, Decreti e Direttive che regolano lo svolgimento del periodo di praticantato necessario al fine di maturare i requisiti necessari per sostenere l’Esame di Abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale



Legge n. 17 del 2 Febbraio 1990 (G.U. n.35 del 12/02/90)
Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali



Decreto Ministeriale 29 Dicembre 1991, n. 445
Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale



Decreto Ministeriale 29 Dicembre 2000, n. 447
Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 dicembre 1991, n. 445



Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti



Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008 (art. 2, comma 5 Legge 2 Febbraio 1990, n. 17)
Disciplina delle modalità d’iscrizione, di svolgimento del praticantato e del tirocinio, nonché della tenuta dei relativi registri


Titoli di studio idonei per l’iscrizione al Registro dei Praticanti

Al fine di espletare il periodo di pratica professionale necessaria per l’ammissione agli esami di abilitazione all’ esercizio della libera professione di perito industriale, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  • Possesso del diploma di maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto
    (art. 4, comma 1 della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)
  • Laurea triennale, comprensiva del tirocinio semestrale a norma dell’art. 6 del D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328
    (art. 4, comma 2, lett. a) della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)
  • Frequenza, con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), previo possesso del diploma di maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto
    (art. 4, comma 2, lett. b) della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)
  • Possesso di diploma universitario triennale, secondo la Tabella A allegata al D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328
    (art. 4, comma 2, lett. c) della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)

    I possessori dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), b) e c), della Direttiva sul Praticantato del 20 Marzo 2008, vengono iscritti nel Registro dei Praticanti ai soli fini di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.



    Modalità di svolgimento del periodo di pratica professionale

    I diplomati in possesso del titolo di studio idoneo per l’iscrizione all’Albo Professionale, possono partecipare agli esami di abilitazione per l’esercizio della libera professione di Perito Industriale solo dopo aver maturato un periodo di praticantato secondo una delle seguenti modalità:

  • Periodo biennale di pratica presso un professionista iscritto al proprio Ordine o Collegio da almeno cinque anni, con l’espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali relative alla specializzazione del diploma
    (art. 2, comma 3, lett. d) Legge 2 Febbraio 1990, n. 17)
  • Periodo triennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma
    (art. 2, comma 3, lett. a) Legge 2 Febbraio 1990, n. 17 e art. 11 della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)
  • Frequenza scuola superiore biennale diretta a fini speciali, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi del D.P.R. 10 marzo 182, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma
    (art. 2, comma 3, lett. b) Legge 2 Febbraio 1990, n. 17)
  • Periodo triennale di attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi alla specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione del diploma posseduto
    (art. 2, comma 3, lett. a) Legge 2 Febbraio 1990, n. 17 e art. 12 della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)
  • Periodo biennale con contratto di formazione e lavoro a norma dell’art. 3, comma 14, del D. L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla L. 19 Dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie relative alla specializzazione del diploma
    (art. 2, comma 3, lett. c) e comma 4, Legge 2 Febbraio 1990, n. 17)
  • Periodo triennale di attività tecnica subordinata di praticantato svolto con contratto di inserimento o di reinserimento ai sensi dell’art. 54 e ss D. Lgs. 276/2003
    (art. 13 della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)
  • Periodi di pratica presso Uffici Tecnici e Laboratori della Pubblica Amministrazione o professionisti dell’Unione Europea
    (art. 14 della Direttiva sul praticantato del 20 Marzo 2008)

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